Detrazione IVA 2018 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Detrazione IVA 2018 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dopo un periodo di grande fermento e dibattiti sulle modalità e sui termini previsti per la detrazione dell’Iva e le mancate modifiche attese con la legge di Bilancio, sono finalmente arrivati i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare AdE 1/E/2018 del 17/01/2018.

In linea con il pensiero della Corte di Giustizia Ue, l’Agenzia ha precisato che l’esercizio del diritto alla detrazione è condizionato da due elementi:

  • il possesso della fattura di acquisto;
  • la registrazione del documento nei registri IVA.

In considerazione di quanto chiarito,  il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l’Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza o al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto.

Facciamo un esempio per chiarire meglio.

Una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione o essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. In questo secondo caso l’annotazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, in modo da evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.

In tema di note di credito, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e26 del DPR 633/72, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

Non mutano i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamenti divenuti definitivi. Il cessionario (o il committente) potrà detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’IVA addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento in cui l’originaria operazione era stata effettuata.

Momento di ricezione

Grande importanza riveste la verifica del momento di ricezione della fattura d’acquisto. Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute, quindi:

  • la data di ricezione può essere attestata dal messaggio di posta elettronica certificata o da altri sistemi che dimostrino la ricezione del documento,
  • se manca la richiamata documentazione, la ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità.

Sul punto la circolare AdE 1/E/2018 rinvia all’obbligo, sancito dall’articolo 25, comma 1, di numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Stante tutto quanto appena premesso, è opportuno ricordare che resta fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”.

Considerato quindi che, in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione deve essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo, una autofattura dell’operazione in duplice esemplare, previo pagamento dell’imposta.

Pare evidente che il ricevimento, nel 2018, di una fattura relativa a merci consegnate nel mese di giugno 2017, esporrà il contribuente/cessionario alle richiamate sanzioni.

Particolari ipotesi di differimento dell’esigibilità

Casi particolari di differimento dell’esigibilità riguardano le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) e le operazioni soggette al regime IVA per cassa (cash accounting).

Rispetto ai criteri che presiedono all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA,  le suddette fattispecie sono caratterizzate, dal differimento del momento dell’esigibilità dell’imposta.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a scaricare la circolare completa.

Legge di Bilancio 2018

Legge di Bilancio 2018

In questo primo articolo sulla legge di bilancio  e nella circolare 1/2018 vengono affrontate le principali modifiche in materia fiscale e di agevolazioni.

Per quanto riguarda i temi fiscali le novità introdotte non sono poche, anche se a brillare sono le numerose assenze, come la modifica alla controversa limitazione temporale della detrazione IVA.

Riepilogando le principali  novità introdotte spiccano la proroga del “super ammortamento”, che a parte una riduzione di 10 punti percentuali e poche altre modifiche consentirà di accedere all’agevolazione anche per il 2018, così come per l’altra agevolazione “dell’ Iper ammortamento“.

Altre modifiche importanti riguardano:

  • le nuove regole di tassazione per i dividendi e i capital gain relativi a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche, che trovano una tassazione identica a quella fino ad oggi riservata alle partecipazioni non qualificate (26%);
  • è stata riproposta la rivalutazione del valore delle quote e dei terreni;
  • sono stati prorogati i bonus fiscali per ristrutturazione, riqualificazione energetica ( con rimodulazione di aliquote) e introdotto il nuovo “bonus verde”;
  • è stata modificata la norma in tema di imposte di registro che dovrebbe porre fine alle continue controversie in tema di “riqualificazione” degli atti da parte dell’agenzia delle Entrate.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a scaricare la circolare completa.

 

Si “stringono” i tempi per la detrazione IVA

Si “stringono” i tempi per la detrazione IVA

La Manovra correttiva del 2017 (D.L. 24aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 2017 n. 96) ha introdotto alcune novità, accorciando i termini entro cui esercitare la detrazione dell’IVA acquisti nonché la registrazione delle fatture ricevute a partire dal 1 gennaio 2017.

Come cambia il diritto a detrarre l’IVA?

A seguito della nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, l’arco temporale entro il quale deve essere operata la detrazione dell’IVA si riduce in modo consistente visto che, prima della modifica, la detrazione poteva essere effettuata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Ciò vuol dire che l’IVA sugli acquisti effettuati nel 2017 potrà essere detratta entro il 30 aprile 2018 (termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) e il contribuente che non rispetterà tale termine perderà il diritto alla detrazione dell’IVA pagata risultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore.

Quali sono i nuovi termini per la registrazione delle fatture?

Il D.L. 50/2017 ha anche introdotto un nuovo termine per l’annotazione delle fatture e bollette doganali, prevedendo che l’annotazione debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Quali sono le conseguenze operative per le imprese?

Le nuove disposizioni avranno un forte impatto per le imprese che dovranno verificare i flussi dei documenti amministrativi e le procedure aziendali interne, informando della nuova normativa le funzioni aziendali interessate, al fine di abbreviare i tempi per il controllo delle fatture fornitori, i visti e le autorizzazioni interne e la trasmissione all’ufficio amministrativo per la registrazione contabile.

 

In attesa di auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno verificare con la funzione aziendale IT (Information Technology) le possibili modalità tecniche per registrare nei libri IVA, entro il 30 aprile 2018, le fatture di acquisto datate 2017 pervenute nei primi mesi del 2018 facendo in modo di inserire tale IVA a credito nella dichiarazione annuale relativa al 2017.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a scaricare la circolare completa.

 

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

Quando si avvicinano le feste di Natale  una cosa a cui quasi tutte le Aziende e i Professionisti pensano sono gli omaggi ai  propri clienti e  dipendenti.

Le spese  sostenute per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

  •  ai clienti;
  •  ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati

e una diverso trattamento IVA a seconda che i beni:

  •  rientrino nell’attività propria dell’impresa
  • non rientrino nell’attività propria dell’impresa

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la tematica esclusivamente con riferimento alla disciplina IVA, non fornendo alcun chiarimento in relazione al trattamento dei voucher ai fini delle imposte sui redditi.

Per maggior approfondimenti vi invitiamo a scaricare la circolare completa.

 

Studio Ciani Ramasco

Autotrasportatori – Contributi per investimenti in nuovi veicoli

In Gazzetta Ufficiale dello scorso 1 agosto è stato pubblicato l’atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli incentivi.

In cosa consiste il decreto?

Con il decreto sono stati stanziati 35.950.177,00 euro, finanziabili entro il 15 aprile 2018 e fino a con­cor­renza delle risorse disponibili previste per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti:

  • 10,5 milioni di euro vengono destinati all’acquisizione di autoveicoli nuovi con massa totale a terra (mtt) uguale o superiore a 3,5t a trazione alternativa con alimentazione a CNG, LNG, ibrida o elettrica. Fino a 7t di mtt il contributo per ogni autoveicolo è individuato in € 4.000 per alimentazioni a CNG e a trazione ibrida, in 10.000 per autoveicoli ad alimentazione elettrica. Per autoveicoli con mtt superiore alle 7t il contributo è determinato in € 8.000 per ciascuna unità alimentata con CNG ed euro 20.000 per quelle alimentate a LNG o a trazione ibrida.
  • 10 milioni di euro sono destinati per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di mtt uguale o superiore a 11,5t e contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi, conformi alla normativa Euro VI. Il contributo individuale è determinato in € 5.000 per veicoli fino a 16t di mtt ed € 10.000 per autoveicoli con mtt pari o superiore a 16t.
  • 14,4 milioni di euro sono destinati all’acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato (secondo norme UIC e IMO) dotati di dispositivi per maggior sicurezza ed efficienza energetica, o equipaggiamenti avanzati destinati al trasporto in regime di ATP, ai sensi di quanto disposto in merito dal Regolamento (CE) n.651/2014, per autoveicoli con mtt superiore a 7t.
  • 1.050.177 euro vanno infine all’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse.

L’importo massimo ammissibile non potrà superare i 700.000,00 euro  per impresa e viene esclusa la cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.

I beni acquisiti ai sensi del decreto in oggetto devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019

Per maggiori informazioni potete scaricare la circolare completa.

Per dividendi e plusvalenze nuova imponibilità al 58,14%

Per dividendi e plusvalenze nuova imponibilità al 58,14%

In conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,50% al 24% è stata rideterminata la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF.

A seguito delle modifiche apportate, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente:

  • al 40% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

A favore del contribuente, esiste una presunzione in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%.

Passando alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non imprenditori su partecipazioni qualificate (art. 68, comma 3 del TUIR) e dai soggetti IRPEF imprenditori in pex (art. 58, comma 2 del TUIR):

  • a decorrere dal 1° gennaio 2018, esse concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare;
  •  la stessa percentuale si applica per la determinazione della quota deducibile delle corrispondenti minusvalenze.

Per tenere sotto controllo la stratificazione delle riserve di utili e predisporre le certificazioni corrette in caso di distribuzione, si consiglia di procedere alla suddivisione contabile in base al periodo di formazione.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2017

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2017

A partire dal 2017 è previsto  l’obbligo di comunicare periodicamente, in via telematica, i dati delle fatture emesse e ricevute (e delle relative variazioni), nonché delle bollette doganali, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017.

La periodicità della nuova comunicazione è:

  • semestrale, limitatamente al periodo d’imposta 2017;
  • trimestrale, a regime, a partire dal periodo d’imposta 2018
Periodo d’imposta Periodicità della comunicazione Termini per effettuare la trasmissione telematica della comunicazione
2017 Semestrale I semestre 18.9.2017
II semestre 28.2.2018
2018 e successivi Trimestrale I, II e IV trimestre Ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento

III trimestre

16 settembre

La nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sostituisce il precedente “spesometro” annuale, riguardante le operazioni effettuate e ricevute sino al periodo d’imposta 2016.

All’interno della circolare 25/2017  vengono approfonditi alcuni aspetti, alla luce dei chiarimenti finora forniti dall’Agenzia delle Entrate:

– sulla base del regime obbligatorio introdotto dall’art. 4 del DL 193/2016, che ha sostituito l’art. 21 del DL 78/2010;

– secondo il regime opzionale di cui al DLgs. 127/2015, che consente di beneficiare di alcuni vantaggi.

 In particolare, vengono analizzati:

– i soggetti obbligati e i soggetti esonerati dalla comunicazione;

– i dati da comunicare;

– le modalità di compilazione della comunicazione;

– le modalità di presentazione della comunicazione, esclusivamente in via telematica;

– i termini di presentazione della comunicazione;

– le sanzioni previste in caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione della comunicazione.

Ricordiamo che, salvo proroghe che potrebbero posticipare il termine al 30 settembre o 15 ottobre, è in scadenza alla medesima data la Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva relativa al II° trimestre 2017.

Per approfondire scarica la circolare completa.

 

Visto di conformità e pagamento F24: tutte le novità della “manovra correttiva”

Visto di conformità e pagamento F24: tutte le novità della “manovra correttiva”

Con il DL 24.4.2017 n. 50 è stata emanata la c.d. “manovra correttiva” entrata in vigore il 24.4.2017, ma per molte disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:

  • l’estensione dell’obbligo del visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
  • l’obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentare i modelli F24 contenenti le compensazioni esclusivamente tramite i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • l’introduzione di una specifica disciplina fiscale per le “locazioni brevi”;
  • la modifica della disciplina del Patent box, con l’esclusione dei marchi d’impresa dall’elenco dei beni immateriali che possono usufruire dell’agevolazione;
  • le modifiche ai termini di detrazione dell’IVA e di registrazione delle fatture d’acquisto;
  • l’estensione dell’ambito applicativo dello “split payment”;
  • la rideterminazione delle aliquote IVA a partire dal 2018;

In ogni caso, il DL 50/2017 è in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche.

Per approfondire Scarica la circolare completa.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Il  nuovo modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017 e prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

La Comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati invece, da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:

  • alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio saranno esonerati i soggetti che effettuano solo operazioni esenti)
  • all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari), ferme restando le condizioni di permanenza nel regime  nel corso dell’anno.
  • I contribuenti che hanno esercitato più attività in contabilità separata devono compilare un unico modulo riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

La prima scadenza della Comunicazione è prevista per il 31 maggio 2017.

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta, pertanto, i contribuenti “mensili” continueranno a versare l’imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.

Scarica qui la circolare completa.

 

Stampa Registri 2016: Nuovi termini

Stampa Registri 2016: Nuovi termini

Con l’anticipo al  28 febbraio 2017 dell’invio della Dichiarazione IVA relativa al 2016 è anticipata anche al 28 maggio 2017 la stampa o la conservazione sostitutiva dei registri Iva del 2016, oltre che dell’archiviazione elettronica delle fatture elettroniche emesse nel 2016.

Permane ancora un dubbio circa l’interpretazione letterale delle norme e circolari ministeriali che talvolta fanno riferimento ai termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali” (quindi scadenza 28 maggio)  talvolta allascadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi” (quindi scadenza 31 dicembre), lasciando qualche ulteriore elemento di incertezza.

In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione,  vi invitiamo a considerare prudenzialmente il termine del 28 maggio 2017 per la stampa dei registri Iva del 2016 e l’archiviazione delle fatture elettroniche.