Detrazione IVA 2018 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dopo un periodo di grande fermento e dibattiti sulle modalità e sui termini previsti per la detrazione dell’Iva e le mancate modifiche attese con la legge di Bilancio, sono finalmente arrivati i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare AdE 1/E/2018 del 17/01/2018.
In linea con il pensiero della Corte di Giustizia Ue, l’Agenzia ha precisato che l’esercizio del diritto alla detrazione è condizionato da due elementi:
- il possesso della fattura di acquisto;
- la registrazione del documento nei registri IVA.
In considerazione di quanto chiarito, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l’Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza o al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto.
Facciamo un esempio per chiarire meglio.
Una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione o essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. In questo secondo caso l’annotazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, in modo da evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
In tema di note di credito, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e26 del DPR 633/72, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.
Non mutano i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamenti divenuti definitivi. Il cessionario (o il committente) potrà detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’IVA addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento in cui l’originaria operazione era stata effettuata.
Momento di ricezione
Grande importanza riveste la verifica del momento di ricezione della fattura d’acquisto. Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute, quindi:
- la data di ricezione può essere attestata dal messaggio di posta elettronica certificata o da altri sistemi che dimostrino la ricezione del documento,
- se manca la richiamata documentazione, la ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità.
Sul punto la circolare AdE 1/E/2018 rinvia all’obbligo, sancito dall’articolo 25, comma 1, di numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Stante tutto quanto appena premesso, è opportuno ricordare che resta fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”.
Considerato quindi che, in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione deve essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo, una autofattura dell’operazione in duplice esemplare, previo pagamento dell’imposta.
Pare evidente che il ricevimento, nel 2018, di una fattura relativa a merci consegnate nel mese di giugno 2017, esporrà il contribuente/cessionario alle richiamate sanzioni.
Particolari ipotesi di differimento dell’esigibilità
Casi particolari di differimento dell’esigibilità riguardano le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) e le operazioni soggette al regime IVA per cassa (cash accounting).
Rispetto ai criteri che presiedono all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, le suddette fattispecie sono caratterizzate, dal differimento del momento dell’esigibilità dell’imposta.
Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a scaricare la circolare completa.